Assegno temporaneo per
i figli minori
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 le famiglie che non hanno accesso a sostegni, in particolare lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’ANF, potranno presentare domanda per l’erogazione dell’Assegno temporaneo per i figli minori.
Durante questa prima fase transitoria, chi ne ha attualmente diritto continuerà a percepire gli assegni per il nucleo familiare ANF, per i quali è stata prevista la corresponsione di una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55 euro per figlio, in caso di nuclei familiari con almeno tre figli.
La misura dell’assegno unico per i figli minori sarà poi estesa a tutti a partire dal 2022.
Requisiti
L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, inclusi i minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare ANF.
Al momento della presentazione della domanda occorre soddisfare i seguenti requisiti:
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
– essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
– essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
A quanto ammonta l’assegno temporaneo?
L’importo mensile è determinato sulla base della tabella allegata al DL n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. Nello specifico abbiamo:
– una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, oppure a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
– una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Quando e come presentare la domanda?
La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, tenendo presente che solo per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 verranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
– il portale web dell’INPS, se si è in possesso del codice Pin rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di Spid di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), o una Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
– il Contact Center Integrato;
- gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La procedura, fa sapere l’INPS, è estremamente semplificata, poiché basta inserire codice fiscale dei figli minori e l’IBAN su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE corrente (che non deve essere allegato): il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN o libretto postale intestati al genitore richiedente.
In caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente in presenza di un accordo tra di loro.
Infine, chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.inps.it
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