Assenze ingiustificate e dimissioni di fatto

Il c.d. Collegato Lavoro, recentemente approvato dal Senato, ha introdotto alcune significative modifiche in materia di diritto del lavoro.

Tra le varie novità, assume particolare rilevanza la disposizione contenuta all’art. 19 della Legge, che tratta delle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenze ingiustificate del lavoratore.

La norma in questione introduce una modifica significativa all’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015, che disciplina le modalità con cui devono essere rese le dimissioni da parte del lavoratore.

Nel nostro ordinamento, infatti, le dimissioni dal rapporto di lavoro devono obbligatoriamente essere effettuate mediante l’apposita procedura telematica predisposta dal Ministero del Lavoro.

La modifica appena approvata prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre un determinato periodo, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore stesso.

Il periodo di assenza che può determinare tale conseguenza, è prevista dal contratto collettivo applicabile.

 In mancanza di una simile previsione, è di 15 giorni.

Decorso questo termine, quindi, il lavoratore sarà considerato dimissionario, con la conseguenza che non avrà neppure diritto alla NaSpI.

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