In questo periodo di emergenza, caratterizzato da smartworking, didattica a distanza e imposizioni sempre più stringenti sugli spostamenti, la gestione del quotidiano e dei figli è divenuta piuttosto complicata, in special modo per le coppie di genitori separati.

Se infatti, da un lato, abbiamo assistito ad aspre battaglie per ottenere “l’ora d’aria” per i bambini, dall’altro, molti genitori separati si sono interrogati, e hanno chiesto chiarimenti, sull’esercizio del diritto di visita e, in particolare, sulla ammissibilità del trasferimento dei figli minori e la possibilità di far visita ai propri figli, specie se residenti in un altro comune.

La questione è stata affrontata per la prima volta dal Tribunale di Milano all’indomani della pubblicazione del DPCM dell’8 marzo 2020, che ha introdotto le prime restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19.

Il Tribunale meneghino ha rigettato l’istanza presentata d’urgenza dal genitore collocatario che voleva ottenere la limitazione del diritto di visita dell’altro genitore proprio in ragione dei rischi derivanti dal rapido sviluppo dell’epidemia da Coronavirus, specificando che i decreti ministeriali emessi non vietavano in alcun modo l’esercizio del diritto di frequentazione dei figli e disponendo, di conseguenza, il rispetto delle condizioni di separazione.

Lo stesso Governo, peraltro, nelle prime FAQ diramate, ha da subito chiarito che dovevano ritenersi legittimi, e quindi consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore.

Con l’entrata in vigore del DPCM del 22 marzo 2020, che ha posto il divieto “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, vietando quindi anche il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, sono sorti maggiori dubbi circa la possibilità di spostarsi anche da un comune all’altro per permettere ai figli di stare con entrambi i genitori, alla luce delle nuove e più stringenti limitazioni della libertà di movimento per tutelare il diritto alla salute della collettività.

In questa fase si pone una decisione (al momento isolata) del Tribunale di Bari che, su istanza del genitore collocatario, ha sospeso il diritto di visita dell’altro genitore, residente in un altro comune.

Il Tribunale pugliese ha ritenuto che in questo momento di emergenza, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di frequentarsi sia recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione stabilite per ragioni sanitarie perché “gli incontri tra minori e genitori  dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”.

In realtà, il Decreto del 22 marzo non ha affatto inciso sulle ragioni di comprovata necessità e/o urgenza in cui già rientrava il diritto di visita dei genitori separati o divorziati, con la conseguenza che il diritto è sempre stato garantito, anche quando gli ex coniugi vivono in comuni diversi.

In particolare, si legge sul sito del Ministero dell’Interno che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

La posizione del Governo è decisamente chiara, e le indicazioni fornite sono state riprese anche dalla giurisprudenza che si sta formando sul punto a causa degli atteggiamenti talvolta sconsiderati di genitori che, incuranti delle prescrizioni, allontanano i figli dall’ex coniuge, impedendone la frequentazione.

In tal senso, proprio pochi giorni fa il Tribunale di Roma ha ribadito il concetto secondo cui l’epidemia in corso non può interrompere il diritto di visita dei genitori e non deve essere strumentalizzata per limitare tale diritto, in violazione del principio della bigenitorialità che il nostro ordinamento tutela.

Va da sé che, pur essendo consentito il trasferimento dei figli da un genitore all’altro, sarà comunque opportuno rispettare tutte le prescrizioni sanitarie e adottare ogni opportuna cautela nell’interesse del minore, anche per quei casi di separazione “di fatto”, ancora privi di una regolamentazione giudiziale delle modalità di esercizio del diritto di visita.

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