*AGGIORNAMENTO*

Nella serata di ieri, 27 aprile 2020, il Presidente Conte ha voluto mettere a tacere le (a nostro avviso legittime) polemiche sorte nel corso della giornata in merito al termine “congiunti” utilizzato nel decreto che disciplinerà la fase 2 dell’emergenza.

Nello specifico, il Presidente del Consiglio ha chiarito che si potranno andare a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive, con ciò consentendo tale possibilità non solo agli affini ma anche a fidanzati, conviventi e più in generale agli affetti stabili.

Per maggior certezza circa l’interpretazione fornita da Palazzo Chigi, occorrerà comunque attenderne la pubblicazione nelle FAQ presenti sul sito del Governo.

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Ieri sera il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato le novità del DPCM sulla Fase 2 dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, illustrando a grandi linee quali saranno le prescrizioni per le riaperture e per il graduale ritorno alla normalità.

Tra le varie previsioni del nuovo decreto, che stiamo esaminando, è balzata agli occhi di tutti quella che autorizza gli spostamenti mirati – entro i confini regionali – per fare visita ai propri congiunti.

In particolare, l’art. 1, lettera a) del DPCM 26/4/2020, considera “necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.

Siamo sicuri che una domanda è sorta spontanea: 

CHI SONO I CONGIUNTI?

La risposta, ahimè, non è così diretta come si potrebbe pensare, perché una definizione chiara e netta esiste solo in materia penale.

L’articolo 307, comma 4, del Codice Penale, stabilisce infatti che  “agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.

Sotto il profilo civilistico, invece, non abbiamo una nozione generale e certa della locuzione “congiunti”, il che potrebbe creare non pochi problemi interpretativi in fase di applicazione del decreto.

Peraltro, il sito del Governo, nel riassumere i contenuti della conferenza stampa del Presidente Conte, parla di “visite ai parenti”, così implicitamente richiamando il concetto civilistico di parentela, definito dall’art. 74 del Codice Civile come “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”.

Letto in questi termini, dovrebbero essere ammesse esclusivamente le visite ai propri parenti (genitori, figli, nonni, zii e nipoti) ma non, ad esempio, ai parenti del coniuge, ossia i cosiddetti affini.

Insomma, nell’attesa che venga pubblicato il decreto definitivo a dissipare ogni dubbio interpretativo in proposito, o che intervenga un chiarimento ufficiale, a nostro avviso devono ritenersi “congiunti” tutti i soggetti legati tra loro da un vincolo di sangue oppure da un vincolo non solo affettivo ma anche giuridico, che sia quindi fonte di reciproci diritti e doveri.

No, quindi, agli incontri tra fidanzati.

27 aprile 2020

 

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