COVID 19: TUTTE LE MISURE DEL PRIMO DPCM DI MARIO DRAGHI

Il neo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato ieri il suo primo DPCM, contenente la previsione di idonee misure di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19.

Il decreto sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, quindi comprenderà anche il periodo delle festività pasquali.

Di seguito, un breve riassunto delle nuove disposizioni e delle principali novità, rimanendo per il resto in vigore le previsioni dei decreti adottati dall’ex premier, Giuseppe Conte.

Innanzitutto è confermato, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, salvo il caso di spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Il decreto conferma la suddivisione del paese in zone, prevedendo misure differenti a seconda del colore assegnato e istituendo una nuova zona, bianca, in cui al momento rientra solo la regione Sardegna.

Nelle ZONE BIANCHE, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (in particolare, l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

Restano in ogni caso sospesi gli eventi che comportano assembramenti, come fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi.

È istituito, inoltre, un “tavolo permanente” presso il Ministero della Salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

Importanti novità anche per quanto riguarda le scuole, perché

– nelle ZONE ROSSE, a partire dal 6 marzo è prevista la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

– nelle ZONE ARANCIONI e GIALLE, invece, i Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  • nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  • nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  • nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Quanto a musei, teatri, cinema e impianti sportivi, nelle zone gialle è stata confermata la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato e, a partire dal 27 marzo è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Sempre dal 27 marzo e sempre nelle sole zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Resteranno invece chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

Novità anche per le attività commerciali, con l’eliminazione in tutte le zone del divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

In relazione ai servizi alla persona, nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Rispetto agli spostamenti da e per l’estero restano ferme le limitazioni previste ma si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Infine, con il decreto è stato istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della Salute, composto da rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, anche in considerazione delle nuove varianti. 

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