Dopo il via libera del Senato, il D.L. n. 76/2020 ha superato anche l’esame del Senato ed è diventato legge in via definitiva, con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14/9/2020 della legge di conversione, in vigore da oggi, 15 settembre 2020.
Con esso sono state introdotte numerose e importanti novità per il Codice della Strada, circostanza, questa, ampiamente criticata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le disposizioni in questione non paiono riconducibili alle finalità del decreto che, ricordiamo, aveva ad oggetto “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le previsioni più rilevanti.

Proroga termine revisione auto. A causa dell’emergenza Covid-19, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020, fino al 31 dicembre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 30 settembre 2020 e fino al 28 febbraio 2021 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 dicembre 2020.

Istituzione della banca dati dei permessi invalidi. Presso l’archivio nazionale dei veicoli del Ministero dei Trasporti, verrà istituita una piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni invalidi.

La sosta potrà essere sanzionata anche dagli operatori ecologici. Entra in vigore un nuovo articolo, il 12 bis, che consentirà l’accertamento delle violazioni anche ai dipendenti dei Comuni e delle società private che gestiscono la sosta.

Stesso potere, ivi compreso quello di disporre la rimozione dei veicoli, potrà essere concesso dai Sindaci ai dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla pulizia delle strade e alla raccolta dei rifiuti urbani nei casi “connessi all’espletamento delle predette attività”.
Per l’accertamento delle violazioni, sarà possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale, quindi strumenti fotografici ed elettronici.
In ogni caso la possibilità di elevare le sanzioni non sarà concessa a tutti gli operatori indistintamente, ma solo a soggetti privi di precedenti penali e previo superamento di appositi corsi di formazione.


Autovelox fissi consentiti anche in città. La legge di conversione ha introdotto la possibilità di installare su tutte le strade, quindi non più solo su autostrade e strade extraurbane ma anche sulle strade urbane locali e di quartiere o su singoli tratti di esse, apparecchi fissi per la rilevazione della velocità dei veicoli, previa autorizzazione del Prefetto che dovrà tener conto degli incidenti avvenuti su di esse e delle relative cause.

Sosta delle auto elettriche e colonne di ricarica. I Comuni dovranno disciplinare l’installazione e la successiva gestione delle colonne per la ricarica delle auto elettriche, garantendo un numero di punti di ricarica adeguato alla domanda e al futuro aumento dei veicoli elettrici circolanti, prevedendo ove possibile uno stallo ogni mille abitanti. La sosta sarà consentita solo per il tempo necessario alla ricarica del veicolo, dopodiché lo spazio dovrà essere liberato: in tal senso, i Comuni potranno prevedere dei periodi di tempo massimi per l’occupazione della singola stazione. Negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici saranno vietate la sosta e la fermata dei veicoli non elettrici.
Telecamere anche per le sanzioni di divieto di accesso o transito. Oltre ai casi di velocità, passaggio con semaforo rosso e sorpasso, accessi alle Ztl o alle aree pedonali, piazzole di carico e scarico merci e circolazione sulle corsie riservate, sarà possibile per le forze di polizia elevare sanzioni senza contestazione immediata della violazione anche nel caso di circolazione in strade in cui il transito o l’accesso è vietato.

Istituzione delle zone scolastiche. Viene istituita una nuova zona, definita “zona scolastica”, definita come “zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”. Nelle zone scolastiche potrà essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, con orari e modalità definiti con ordinanza del sindaco, ovviamente ad esclusione di scuolabus e titolari di contrassegno invalidi.

Circolazione con targhe estere. In deroga alla regola generale, potranno circolare con targa estera i residenti nel comune di Campione d’Italia, il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero; i lavoratori frontalieri nonché coloro che, pur residenti in Italia, lavorano in favore di un’impresa con sede in uno Stato confinante o limitrofo e possiedono un veicolo immatricolato a proprio nome nel paese estero, e transitano in Italia per raggiungere la propria residenza o per far rientro nella sede di lavoro; il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari; il personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero.

Consentito accesso autostrada agli scooter a tre ruote oltre 250 cm3. Cade il divieto di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali per i tricicli “di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 Kw, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente”.

Istituzione della strada urbana ciclabile e regolamentazione della circolazione delle biciclette. Viene introdotta la strada urbana ciclabile, definita come una “strada urbana a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale e orizzontale, con priorità per i velocipedi”.
Lungo le strade urbane ciclabili non troverà applicazione la norma che impone alle biciclette di circolare su un’unica fila, inoltre le biciclette che transiteranno sulle strade urbane ciclabili o che vi si immettono, avranno la precedenza su tutti gli altri veicoli.
Nel caso in cui si renda necessario sorpassare una bicicletta che transita sulla strada urbana ciclabile, il veicolo dovrà rallentare e “usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza”.


Ridefinizione della corsia ciclabile, anche a doppio senso. Viene ridefinita anche la c.d. corsia ciclabile, ossia la “parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua e discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede”.
Le biciclette potranno circolare anche in contromano lungo le corsie per doppio senso ciclabile, che potranno essere create – laddove possibile – sulle carreggiate urbane a senso unico, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia proprio per consentire la circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli.
In entrambi i casi, la cosiddetta ‘bike lane’ potrà essere impegnata da altri veicoli, anche quando sono presenti fermate del bus, limitatamente alla necessità di effettuare la sosta o la fermata.
Infine Comuni potranno consentire la circolazione delle biciclette anche sulle strade riservate ai mezzi del trasporto pubblico purché non siano presenti binari.

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Insomma, a ben vedere le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni costituiscono in realtà una vera e propria mini riforma del Codice della Strada, e in questo senso molte associazioni di utenti si sono già mobilitate contestando le nuove previsioni adottate.

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