Immissioni Rumorose

Vicini rumorosi, quale tutele adottare?

Le c.d. “immissioni” – siano esse di fumo, calore o rumore – trovano la propria disciplina nell’art. 844 del Codice Civile, secondo cui il proprietario di un fondo (o comunque di un immobile) non può impedire queste propagazioni, a meno che non superino il limite della normale tollerabilità.

 

Ma cosa dobbiamo intendere per “normale tollerabilità”?

La legge ci fornisce due elementi da tenere in considerazione, vale a dire:

  1. la condizione dei luoghi, e
  2. il contemperamento delle esigenze di produzione con quelle della proprietà.

Ciò significa che è sempre necessario effettuare una valutazione del caso concreto, che deve tener conto non soltanto della misurazione dei decibel, ma anche di altri elementi fondamentali, come ad esempio l’orario, diurno o notturno, in cui il rumore viene emesso, la durata dello stesso e, non da ultimo, l’ubicazione della proprietà (va da sé che in una zona industriale il limite di tollerabilità sarà più alto rispetto ad una zona residenziale).

Ebbene, una volta accertato il superamento dei livelli di rumore ritenuti tollerabili mediante delle opportune verifiche preventive, il proprietario avrà a disposizione diverse tipologie di azioni da intraprendere.

Innanzitutto, potrà agire in sede civile proponendo un’azione inibitoria, volta ad impedire il protrarsi delle immissioni.

 

Si tratta di un procedimento con cui, in buona sostanza, si chiede al Giudice di imporre la cessazione dell’attività rumorosa, o comunque l’adozione di tutte misure atte a diminuirne la rumorosità.

Al contempo, i soggetti lesi potranno chiedere anche il risarcimento dei danni subiti a causa dell’esposizione al rumore: danni che potranno essere di natura patrimoniale, ma anche non patrimoniale, in particolare quando sono riferibili allo stress o comunque a una alterazione del normale svolgimento della propria vita familiare e delle proprie abitudini o, ancora, del riposo notturno.

Dal punto di vista penale, l’art. 659 c.p., punisce la condotta del vicino rumoroso e, più in generale, quella di “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici” con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309,00 euro.

 

Tuttavia, nel caso in cui l’immissione molesta derivi ad esempio da un’azienda o da colui che svolge una professione o un mestiere, la condotta assume rilievo se l’attività o il mestiere viene svolto in violazione delle disposizioni di legge o delle prescrizioni delle autorità che ne regolano l’esercizio.

In caso contrario, si configurerà invece un illecito amministrativo, come disciplinato dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico, con le relative sanzioni.

Sotto questo profilo sarà, pertanto, necessario chiedere l’intervento delle autorità pubbliche competenti, ad esempio il Comune, affinché a fronte di misurazioni specifiche, generalmente effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), adotti le sanzioni che rientrano nella propria competenza e, soprattutto, i provvedimenti necessari per la cessazione o, quantomeno, la riduzione dell’entità del rumore che provoca il disturbo.

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