Locazioni
Deposito cauzionale

Al termine del contratto di locazione il proprietario dell’appartamento può trattenere il deposito cauzionale versato dall’inquilino, a copertura di eventuali danni riscontrati a seguito della riconsegna dell’immobile?

La risposta immediata a questa domanda è NO, ma è meglio procedere per gradi per chiarire ogni dubbio.

Il deposito cauzionale è una somma di denaro che in genere l’inquilino versa al locatore al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti.

La disciplina di tale deposito è contenuta nell’art. 11 della legge n. 392/1978 (la famosa Legge “Equo Canone”), a norma del quale “Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

Benché non ci sia un’indicazione specifica sul punto, è pacifico – anche a livello giurisprudenziale – che, una volta cessata la locazione e non appena l’immobile sia stato liberato e riconsegnato al proprietario, tale importo debba essere restituito al conduttore, oltretutto maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale qualora questi non siano stati riconosciuti alla fine di ciascun anno.

Il proprietario, quindi, non può trattenerlo – per così dire – a propria discrezione.

Questo non significa che nel momento in cui siano stati riscontrati dei danni la proprietà non abbia alcuna possibilità di rivalersi sul deposito versato, ma più semplicemente che non potrà farlo autonomamente, o comunque di propria iniziativa.

È infatti necessario instaurare un giudizio davanti agli organi competenti per ottenere un’autorizzazione dal Giudice a trattenere e imputare la somma versata a titolo di deposito a copertura dei danni riscontrati, che dovranno essere dimostrati in corso di causa.

Ovviamente, tutto ciò salvo diversi accordi tra le parti.

Da un punto di vista pratico, pur non essendovi un obbligo per legge, il suggerimento a tutela di entrambe le parti è quello di predisporre e firmare sempre, oltre a un verbale di consegna all’inizio della locazione, anche un verbale di rilascio al momento della riconsegna dell’immobile, strumento che si rivela particolarmente utile nel momento in cui sorgano contestazioni successive.

Ad ogni modo, nel caso in cui il proprietario rifiuti arbitrariamente di restituire il deposito cauzionale, l’inquilino potrà agire per il recupero di quanto dovuto, eventualmente iniziando con l’invio di una diffida e, nel caso in cui questa non dovesse sortire effetti, la soluzione più rapida è quella di chiedere al Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo.

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