Chiunque di noi, per cause diverse, si sarà trovato a dover fare i conti con la muffa, un fungo che come noto alla lunga può causare danni all’apparato respiratorio e, più in generale, alla salute dell’uomo.

Le cause di questo fungo possono essere disparate e di diversa natura, ma in questa sede vogliamo parlare di quello che accade quando si scopre di avere della muffa o delle macchie di umidità nell’abitazione in affitto e quali sono le tutele riconosciute dalla legge.

L’art. 1575 c.c. stabilisce che il proprietario deve consegnare la cosa locata al conduttore in buono stato di manutenzione, mantenerla in stato da servire all’uso convenuto e garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Al tempo stesso, in base all’art. 1587 c.c., il conduttore, oltre a pagare il canone nei termini pattuiti, deve prendere in consegna la cosa e servirsene per l’uso determinato con la diligenza del buon padre di famiglia.

La prima cosa da fare, in caso di muffa, è quindi verificare da che cosa deriva: se dalle cattive abitudini dell’inquilino (che magari non area gli ambienti), dal caso fortuito (ad esempio un’infiltrazione nello stabile), oppure da vizi strutturali dell’immobile.

Nei primi due casi è evidente che non si possa ipotizzare una responsabilità del proprietario, mentre nel caso in cui il problema dipenda da un difetto strutturale dell’immobile sarà possibile agire nei confronti del locatore.

Vediamo come.

Secondo l’art. 1578 c.c., “se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente conoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna”.

L’inquilino potrà, quindi, chiedere immediatamente lo scioglimento del contratto e, se trattasi di un vizio che espone a serio pericolo la salute del conduttore e dei suoi familiari, potrà ottenerlo anche se i difetti gli erano noti al momento della stipula.

In alternativa, potrà chiedere una congrua riduzione del canone pattuito.

Resta poi ferma la possibilità di chiedere al proprietario il risarcimento dei danni subiti, non solo alla salute ma eventualmente anche al mobilio: in questo caso il proprietario, per non essere condannato, dovrà dimostrare di avere ignorato senza colpa l’esistenza dei vizi che hanno provocato il danno al momento della consegna del bene.

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