È stato firmato alle prime luci dell’alba di ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute Roberto Speranza il nuovo DPCM di ottobre, che entra in vigore oggi 14 ottobre 2020 e avrà efficacia per trenta giorni, fino al 13 novembre 2020.
Vediamo quali sono le previsioni più rilevanti per la nostra quotidianità.
1) Torna l’obbligo delle mascherine non solo al chiuso ma anche in tutti i luoghi all’aperto
L’articolo 1 prevede, infatti, che “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.
È inoltre “fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.
2) Restano ferme le disposizioni sul distanziamento sociale
Il 5° comma dell’art. 1 ribadisce infatti che “l’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”.
3) Divieto di sport di contatto a livello amatoriale e limiti alla capienza prevista per eventi e competizioni sportive riconosciute e per gli spettacoli teatrali e cinematografici aperti al pubblico
In particolare, il decreto stabilisce che sono vietate le gare, le competizioni e in generale tutte le attività connesse agli sport di contatto (tra tutti pensiamo al calcio e al basket) aventi carattere amatoriale.
L’attività sportiva e motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono invece consentite, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramenti.
Quanto alle limitazioni sulla capienza, si legge che “per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi” e che “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.
Lo stesso limite non trova applicazione, invece, per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, che “sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori”, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida applicabili per la prevenzione o riduzione prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.
4) Nuovi limiti relativi per feste private e cerimonie
Il DPCM, dopo aver ribadito che restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso, pone il generale divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto e consente esclusivamente le feste che seguono cerimonie civili o religiose (si pensi a matrimoni, battesimi etc.), limitando però la partecipazione ad un massimo di 30 partecipanti, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Non solo.
È fortemente raccomandato di evitare feste anche nelle abitazioni private e di “evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei”.
5) Orari ridotti per i servizi di ristorazione
“Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Per contro, continuano a essere consentite le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente
Ciò, sempre a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e individuino protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
6) Le scuole restano aperte ma sono sospese le uscite e i viaggi didattici. RSA ad accesso limitato
Più nello specifico, “sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio”.
Quanto alle RSA, l’accesso di parenti e visitatori viene limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
7) Ritorna l’incentivo del lavoro agile per le attività professionali
In ordine alle attività professionali, il decreto raccomanda che:
“a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.
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I successivi articoli del decreto richiamano le disposizioni in termini di limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché le relative dichiarazioni (artt. 4 e 5); l’articolo 6, inoltre, delinea le nuove disposizioni per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.
Ancora, si definiscono le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3), riprendono i protocolli per il trasporto pubblico (art. 9) conferendo al Prefetto territorialmente competente il potere di vigilare e il dovere di assicurare l’esecuzione delle misure di cui al decreto.
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