Sempre più spesso capita di assistere alle (legittime) lamentele di passeggeri che, per le cause più disparate, una volta giunti in aeroporto si vedono negare l’imbarco dalla compagnia aerea a causa del c.d. overbooking, oppure si ritrovano con il volo prenotato, magari per le tanto agognate vacanze!, in notevole ritardo, se non addirittura cancellato.

Una volta superato il disagio che una simile situazione può comportare, è bene informarsi su quali sono i diritti che spettano ai viaggiatori in situazioni come queste.

Esiste infatti una normativa a livello europeo che regola i rapporti tra i passeggeri e le compagnie aeree, secondo cui – oltre all’obbligo di assistenza in loco – è prevista una compensazione pecuniaria il cui importo varia a seconda del singolo caso.

Il Regolamento CE n. 261/2004, agli articoli 5 e 7, riconosce ai passeggeri, nelle ipotesi di cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo superiore alle tre ore, il diritto di ricevere a titolo di risarcimento del danno una compensazione nei seguenti termini:

– 250,00 euro per le tratte inferiori o pari a 1.500 Km

– 400 euro per le tratte comprese tra 1.500 Km e 3.500 Km

– 600,00 euro per le tratte superiori a 3.500 Km

Questo obbligo sussiste per tutti i tipi di volo, non solo quelli di linea ma anche quelli operati dalle compagnie low cost, a condizione che si tratti di voli con partenza e/o arrivo in un aeroporto comunitario.

Il risarcimento è escluso solo nelle ipotesi in cui il ritardo o la cancellazione si sia verificato per circostanze straordinarie che, come tali, non potevano essere previste ed evitate.

Quindi, se il tuo volo era in ritardo, è stato cancellato o ti è stato negato l’imbarco non esitare a contattarci. 

Valuteremo insieme il tuo caso e seguiremo tutto l’iter necessario per ottenere l’indennizzo che ti spetta per legge.

 

 

Per avere maggiori informazioni, per fissare un appuntamento e/o richiedere un preventivo, non esitare a contattarci.

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