Le mance vanno tassate oppure no? Ecco cosa dice la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26510 del 30 settembre 2021, ha affermato un principio che ha provocato una grande eco mediatica.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva accolto l’appello del contribuente contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, con cui era stato rigettato il ricorso presentato contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate che aveva ad oggetto la tassazione di redditi da lavoro dipendente non dichiarati pari a oltre 70 mila euro.
Importi, questi, che corrispondevano a mance percepite nello svolgimento delle proprie mansioni di capo ricevimento alle dipendenze di un Resort.
La Commissione Tributaria Regionale aveva in particolare considerato non tassabili le somme percepite a titolo di mance, ritenendole non comprese nella previsione di reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in quanto di natura aleatoria e percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi avanzato ricorso contro questa decisione, sostenendo che le somme in questione erano state comunque percepite dal contribuente in relazione al rapporto di lavoro.
Insomma, a detta del Fisco le mance devono essere tassate, poiché rientrano nella natura onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente.
Ma che cosa ha stabilito la Cassazione?
La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando che esiste un’unica nozione di reddito da lavoro dipendente, sia a fini fiscali che contributivi.
Condivide pertanto l’approccio dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutte le somme che il dipendente riceve, anche non direttamente dal datore di lavoro.
La Corte di Cassazione afferma quindi il seguente principio di diritto: «In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione».
Prendendo in considerazione la suddetta norma per intero, si scopre inoltre che il legislatore ha voluto esplicitamente sottrarre alla tassazione solo «le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (i croupiers)» comunque nel limite del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.
In conclusione, se gli importi ricevuti sono di un’entità tale da poterci fare affidamento per vivere, allora devono essere tassati.
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