Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere le proprie “ultime volontà”, oltre ad essere anche il mezzo più economico attraverso il quale un soggetto può provvedervi.

Per la sua redazione, infatti, non è necessario un particolare rigore di forma e non è richiesta l’assistenza di un Notaio o la presenza di testimoni.

Quali sono i requisiti affinché un testamento olografo sia considerato valido?

I requisiti essenziali previsti dal Codice Civile per la validità del testamento olografo sono tre: l’autografia, la data e la sottoscrizione.

Autografia, significa che il testamento deve essere scritto dal testatore di proprio pugno, con qualsiasi mezzo e su qualunque materiale che sia idoneo a conservarsi nel tempo.

L’art. 602 c.c. dispone, infatti, che il testamento olografo debba essere “scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore”.

Non è ammessa la scrittura in stampatello, a meno che non si tratti della modalità di scrittura abitualmente utilizzata dal testatore e neppure la scrittura ad opera di un terzo, anche se per conto del testatore, o con mezzi meccanici.

Non è quindi valido, ad esempio, un testamento redatto tramite programmi di scrittura (computer, ma si pensi anche alle vecchie macchine da scrivere) e semplicemente firmato a mano.

Per la redazione di un testamento olografo non sono richieste formule sacramentali, per questo spesso le disposizioni testamentarie sono contenute all’interno di una lettera rivolta agli eredi.

Al testamento possono essere fatte modifiche o aggiunte, che sono però valide solo se anch’esse autografe, datate e sottoscritte.

Quanto alla data, il terzo comma dell’art. 602 c.c. specifica che essa deve contenere l’indicazione di giorno, mese e anno in cui il testamento è stato redatto, mentre non è richiesta l’indicazione del luogo.

La funzione della data è evidente: è fondamentale per stabilire quale sia il documento efficace in presenza di più atti redatti in momenti diversi (vale l’ultimo predisposto in ordine temporale) o per valutare se, al momento della stesura delle ultime volontà, il testatore fosse capace di intendere e di volere.

La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, poiché la legge non prescrive che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà.

La sottoscrizione è il terzo requisito di forma richiesto per il testamento olografo.

Essa individua il soggetto che ha scritto il testamento e, come prescritto dall’art. 602 c.c., deve essere posta alla fine delle disposizioni.

Di norma la sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome dell’autore del testamento, tuttavia la norma stabilisce che, se anche non è fatta indicando nome e cognome, la firma è comunque valida purché individui con certezza la persona del testatore, potendo quindi essere sostituita anche da un soprannome, uno pseudonimo o una sigla, che siano riconducibili con certezza al testatore.

Quali sono i casi di invalidità del testamento?

In base al disposto dell’art. 606 c.c., il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione mentre è annullabile per ogni altro difetto di forma (ad esempio, se manca la data oppure è incompleta).

Il testamento viziato può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse ma, mentre la nullità può essere fatta valere senza limite di tempo, l’azione di annullamento può essere esercitata entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie

Il testamento olografo può essere modificato o revocato?

La funzione del testamento è quella di regolamentare i rapporti giuridici facenti capo al testatore nel tempo in cui avrà cessato di vivere, per questo motivo può essere revocato e/o modificato fino all’ultimo istante di vita: qualsiasi clausola o condizione contraria alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie, non ha effetto, in quanto si tratta di un diritto irrinunciabile secondo il disposto dell’art. 679 del Codice Civile.

Dove conservare il testamento olografo?

Il maggior rischio legato al testamento olografo è la possibilità che venga smarrito o che possa essere, addirittura, falsificato o sottratto.

Per questo motivo, conservare un testamento olografo in casa può essere imprudente ed è consigliabile adottare soluzioni differenti, come ad esempio depositare il testamento olografo presso un notaio. I prezzi in genere non sono particolarmente elevati ma si aggirano intorno a qualche centinaia di euro.

Un’altra soluzione, potrebbe consistere nel custodire il testamento presso un Istituto di credito, utilizzando una cassetta di sicurezza, oppure presso il proprio avvocato di fiducia.

 

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