Tribunale di Milano: la restituzione dell’anticipazione NASpI va limitata ai soli giorni di lavoro effettivamente svolti

Lo Studio ha recentemente ottenuto un importante risultato dinanzi al Tribunale di Milano in una controversia riguardante la restituzione dell’anticipazione NASpI erogata a un lavoratore che, dopo aver perso l’impiego, aveva intrapreso un’attività autonoma, poi fortemente penalizzata dalle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19.

Nel corso della crisi pandemica, il beneficiario – trovandosi nell’impossibilità di proseguire regolarmente l’attività imprenditoriale a causa delle chiusure imposte e del conseguente crollo degli incassi – aveva accettato per pochi giorni un lavoro subordinato a tempo determinato, al solo fine di assicurare il sostentamento della propria famiglia.

L’INPS, ritenendo che l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente comportasse automaticamente la decadenza dal beneficio, aveva richiesto la restituzione integrale di oltre 14.000 euro, erogati a titolo di anticipazione NASpI.

Il Tribunale di Milano, accogliendo le tesi difensive sostenute dal nostro Studio, ha invece stabilito che la restituzione non può essere integrale, ma deve essere limitata alla durata effettiva del rapporto di lavoro subordinato.

Il Giudice ha richiamato la sentenza n. 90/2024 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 22/2015, nella parte in cui impone la restituzione totale dell’anticipazione NASpI anche nei casi in cui l’attività d’impresa sia stata avviata e successivamente interrotta per cause sopravvenute non imputabili al beneficiario (come, appunto, l’emergenza pandemica).

In applicazione di tale principio, il Tribunale ha riconosciuto che:

  • l’attività autonoma era stata effettivamente avviata e tuttora prosegue;
  • il rapporto di lavoro subordinato era di brevissima durata e dettato da esigenze eccezionali di sostentamento;
  • l’obbligo restitutorio deve essere proporzionato, e dunque limitato all’importo corrispondente ai soli giorni di lavoro effettivamente prestati.

Questa decisione rappresenta un importante precedente in materia di NASpI anticipata, riaffermando il principio di ragionevolezza e proporzionalità nell’applicazione delle norme previdenziali e offrendo tutela ai lavoratori autonomi che, per eventi imprevedibili, si trovano costretti a soluzioni temporanee di lavoro subordinato.

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