Il coniuge che si allontana da casa deve avere un buon motivo per andarsene

 

Spetta al coniuge che si allontana da casa dimostrare di avere una giusta causa per andarsene, se vuole scongiurare l’addebito della separazione.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1785/2021, emessa a chiusura di una vicenda iniziata con l’addebito della separazione alla moglie per essersi allontanata dal domicilio familiare, e il conseguente rigetto delle domande di natura economica della donna pronunciato dal giudice di primo grado, la cui decisione è stata confermata anche in sede di appello.

 

Il ricorso in Cassazione, per quanto di nostro interesse per l’argomento, è affidato essenzialmente a due motivi:

 

→ la violazione da parte della Corte d’Appello del principio affermato dalla Cassazione con sentenza n. 25996/2016, secondo cui il coniuge che chiede l’addebito è tenuto a provare il nesso di causa tra la violazione del dovere di convivenza e la intollerabilità della convivenza

→ l’omesso esame di un fatto decisivo della causa, e cioè il mancato accertamento della irreversibilità della condotta del coniuge, che si era comunque adoperato per mantenere un rapporto con i figli lasciando loro il proprio recapito telefonico, con ciò ritenendo che l’allontanamento non potesse qualificarsi come “abbandono”.

 

Entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte.

 

Il primo, in quanto “per costante indirizzo di legittimità, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.”

 

Ciò significa che è il coniuge che si allontana a dover dimostrare l’esistenza di una giusta causa di allontanamento, che potrebbe derivare da un comportamento negativo dell’altro coniuge oppure essere frutto di un accordo tra le parti.

 

Quanto al secondo motivo, l’inammissibilità è stata pronunciata in quanto, secondo i giudici, il fatto di aver mantenuto un contatto con i figli non risulta decisivo ai fini di una diversa decisione in termini di addebito della separazione.

 

Ricordiamo che l’addebito consiste nella attribuzione della responsabilità della fine del matrimonio ad uno dei due coniugi, a causa della violazione di uno o più doveri coniugali.

La pronuncia dell’addebito comporta, per il coniuge ritenuto responsabile, la perdita del diritto al mantenimento e la perdita dei diritti successori nei confronti dell’ex.

 

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