AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.L. N. 19 DEL 25 MARZO 2020 (entrato in vigore il 26 MARZO 2020)


L’art. 4 dell’ultimo decreto legge emesso dal Governo ha introdotto la specifica previsione di sanzioni per l’ipotesi di mancato rispetto delle misure di contenimento:

  • salvo che il fatto costituisca reato, non trova più applicazione l’art. 650 c.p., ma verrà comminata di una sanzione amministrativa che prevede il pagamento da un minimo 400,00 a un massimo di 3.000,00 euro, con previsione di un aumento fino a un terzo se la violazione viene compiuta mediante l’utilizzo di un veicolo e possibilità di pagamento, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, in misura ridotta del 30%
  • in caso di mancato rispetto delle previsioni previste per pubblici esercizi e attività produttive o commerciali, trova applicazione anche la sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni

Le nuove disposizioni sono retroattive e pertanto si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, nel qual caso le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima, ridotta della metà (quindi la sanzione sarà pari a 200,00 euro).

Rimane la previsione penale per chi, sottoposto alla misura della quarantena in quanto positivi al virus, violi il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione: in questo caso, salvo che il caso costituisca violazione dell’art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica, punito con la reclusione da 1 a 5 anni) o un altro reato più grave, si applicherà l’art. 260 del Regio Decreto n. 1265/1934 che punisce “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo” con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da Euro 500,00 a Euro 5.000,00.

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I decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri l’8 e 9 marzo scorsi hanno introdotto misure urgenti per il contenimento e la prevenzione del contagio da Covid19, con cui il Governo ha voluto limitare fortemente gli spostamenti delle persone su tutto il territorio nazionale, consentiti solo per casi strettamente necessari.

Vediamo, quindi, quali sono i validi motivi per uscire di casa e quali le conseguenze per l’ipotesi di inosservanza dei provvedimenti adottati.

Ormai dovrebbe essere abbastanza chiaro che è consentito uscire esclusivamente per:
– comprovate esigenze lavorative
– stato di necessità
– motivi di salute
– rientro al proprio domicilio

e che, per contro, bisogna restare a casa in caso di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, mentre è previsto l’isolamento domiciliare nell’ipotesi di riscontro positivo al virus. 

Nei giorni scorsi sono incominciati i controlli da parte delle forze di polizia, che richiedono la sottoscrizione, sotto la propria responsabilità, di una autodichiarazione sui motivi per cui si è usciti di casa.

Vediamo quindi quali sono le ipotesi di reato che potrebbero prospettarsi nel caso in cui non vengano osservati i provvedimenti adottati dall’autorità, come previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020. 

  • ESCO DI CASA SENZA UN GIUSTIFICATO MOTIVO → salvo che il fatto costituisca un reato più grave, si applica l’art. 650 c.p., che prevede la pena dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206,00 euro
  • ESCO DI CASA CON L’AUTOCERTIFICAZIONE, MA QUANTO DICHIARATO SUL DOCUMENTO NON CORRISPONDE AL VERO → oltre alle previsioni di cui all’art. 650 c.p., troverà applicazione l’art. 495 c.p. che punisce la “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” con la reclusione da 1 a 6 anni
  • ESCO DI CASA PUR AVENDO UNA SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE SUPERIORE A 37,5° C → possono trovare applicazione le pene previste dall’art. 582 c.p. per le lesioni personali, e cioè
  • reclusione da 6 mesi a 3 anni in caso di contagio che determina una malattia non superiore a venti giorni
  • reclusione da 3 a 7 anni in caso di contagio che determina una malattia superiore a venti giorni ma non superiore a quaranta giorni
  • VIOLO L’ISOLAMENTO DOMICILIARE ED ESCO DI CASA CONSAPEVOLE DI ESSERE AFFETTO DA CORONAVIRUS, INFETTANDO ALTRE PERSONE CHE POI MUOIONO PROPRIO A CAUSA DEL VIRUS → può trovare applicazione l’art. 575 c.p. per omicidio volontario, che punisce con la reclusione non inferiore a 21 anni chiunque cagiona la morte di un uomo.

Queste le previsioni sotto il profilo penale, a cui deve aggiungersi dal punto di vista civilistico il risarcimento dei danni patiti dalle persone offese o dai loro parenti negli ultimi due casi.

Certo, in caso di mancato controllo difficilmente potranno esserci conseguenze di tipo giuridico, però c’è forse un altro aspetto da tenere in considerazione, ed è quello morale, di vivere con la consapevolezza di aver messo a repentaglio la vita di altri.

#restateacasa 
#iorestoacasa

 
 
 

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