Giovani, facoltà di vaccinarsi e conflitto familiare

Con l’estensione anche ai più giovani della facoltà di vaccinarsi, si sono verificati alcuni episodi di conflitto familiare tra genitori e figli, legati alla volontà di questi ultimi di sottoporsi al vaccino limitata dalla negazione del consenso da parte dei genitori contrari.

Tra questi, ricordiamo il caso di un ragazzo fiorentino che voleva sottoporsi al vaccino, ponendosi in totale contrapposizione con mamma e papà, entrambi convinti no-vax.

Ebbene, il giovane si è rivolto alla propria scuola e, con il supporto dei servizi sociali e dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani), ha avviato una causa per potersi vaccinare contro il virus Sars-CoV-2.

Ma come funzionano esattamente le vaccinazioni dei minori?

La scelta di vaccinare un minore deve avere il consenso di entrambi i genitori. Si tratta infatti di una decisione riguardante la salute del figlio e deve essere esercitata in maniera congiunta da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Ciò vale per i genitori coniugati, conviventi oppure legalmente separati o divorziati.

E il minore ha qualche voce in capitolo in merito a questa scelta?

Il grado di coinvolgimento nella decisione e il valore dell’opinione espressa dal minore varia in base all’età e al suo “effettivo grado di discernimento”.

In linea di massima, se si applicano le regole generali contenute nelle varie carte internazionali (dalla ‘Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo’ del 1989, la ‘Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo’ del 1997, l’articolo 24 della Costituzione Europea in materia di diritti del minore fino al più recente Regolamento UE 1111/2019 “relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori”), a partire dai 12 anni il minore deve essere ascoltato.

Questo diritto spetta anche ai minori di età inferiore ai 12 anni, che abbiano capacità di discernimento, nelle procedure che li riguardano, al fine di individuare il provvedimento più idoneo al ragazzo, secondo il principio generale dell’interesse del bambino, che è sempre prevalente.

A livello pratico, è chiaro che il modulo di consenso informato da consegnare al medico al momento della vaccinazione debba essere sottoscritto dai genitori in presenza del figlio.

Quando, però, il volere del minore si scontra con il parere contrario dei genitori, come nel caso di specie, la questione diventa particolarmente complessa perché il nostro ordinamento non dispone di strumenti di tutela giuridica attuabili direttamente dal minore.

Gianni Baldini, presidente di AMI Toscana, che segue in prima persona la vicenda, ha spiegato che «la miglior strada sarebbe quella dell’istituto scolastico o di un’altra istituzione vicina al minore, che potrebbe attivare il servizio sociale territoriale affinché avvii un ricorso innanzi al tribunale competente. Il tribunale, in ogni caso, dovrà ascoltare i desideri espressi dal “grande minore” (cioè vicino alla maggiore età), applicando le regole generali contenute nelle carte internazionali sui diritti dei fanciulli, a partire dai 12 anni».

Quindi qual è l’orientamento della giurisprudenza in merito?

Per le vaccinazioni (obbligatorie o no) ove vi sia un concreto pericolo per la vita o la salute del minore e vi siano dati scientifici univoci e concordanti che quel determinato trattamento sanitario sia efficace, il giudice può “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino. E ciò vale a prescindere dal fatto che madre e padre siano coniugati oppure separati o divorziati. In altre parole, la giurisprudenza ritiene più corretta la scelta del genitore conforme alla legge e all’opinione scientifica “largamente dominante” (tra le altre, ricordiamo l’ordinanza del 16 febbraio2017, emessa dal Tribunale di Roma).

Se questo orientamento sarà mantenuto anche per gli episodi legati alla vaccinazione contro il Covid, ci saranno ben pochi spazi per ritenere che una posizione no-vax di uno o di entrambi i genitori (contro la volontà del coniuge o del figlio) possa risultare accettabile da parte dei giudici.

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